Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza di recesso immediato da parte del datore di lavoro nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia è previsto ragionevole "spatium deliberandi" riconosciuto al datore di lavoro ossia lo spazio per valutare complessivamente gli episodi di malattia riguardo la compatibilità di tali assenze con gli interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione del giudice di merito , caso per caso.
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Qual è la differenza tra licenziamento disciplinare e superamento del periodo di comporto?
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