Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 71522 del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello "Redditi SC 2026", con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli "Redditi 2026 delle Società e degli Enti". Il modello va presentato nell'anno 2026 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, per i redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Con lo stesso provvedimento sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Scarica il Modello Redditi SC-2026 con relative istruzioni
Il modello "Redditi SC 2026" è composto da:
- il frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, e i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI e CP;
- i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), approvati con apposito provvedimento.
Gli importi vanno indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. Per il quadro RZ si applicano le regole dei sostituti d'imposta, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Redditi SC 2026: termini e modalità di presentazione
I soggetti IRES presentano la dichiarazione (modello Redditi SC e Redditi ENC) a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Quindi, ad esempio:
- un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato);
- un contribuente con periodo d'imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 dovrà presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2027.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni; quelle trasmesse oltre i novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta dovuta.
La dichiarazione può essere trasmessa esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal dichiarante, tramite i servizi Entratel o Fisconline;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998;
- tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del medesimo d.P.R.
Redditi SC 2026: versamenti, acconti e rateazione
Il versamento del saldo IRES e della prima rata di acconto è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; la seconda o unica rata di acconto va versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La rateazione è ammessa per saldo e primo acconto, con completamento entro il 16 dicembre dell'anno di presentazione. Sulle somme rateizzate si applicano interessi dello 0,33% mensile in misura forfetaria. Sono esclusi dalla rateazione gli importi relativi alla seconda o unica rata di acconto IRES.
Per il versamento dei maggiori acconti previsti dai commi da 14 a 19 dell'art. 1 della L. n. 207/2024, sono utilizzati i codici tributo "2007" (prima rata) e "2008" (seconda o unica rata), istituiti con risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025.
Redditi SC 2026: le novità del modello
Le principali novità contenute nel modello SC 2026 sono le seguenti:
| Argomento | Descrizione sintetica | Quadro aggiornato | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Concordato preventivo biennale | Nel quadro CP è stata inserita la nuova casella "Comma 1-bis" per il regime sostitutivo dei soggetti aderenti al CPB per il biennio 2025-2026. Aggiornati anche i righi CP3, CP4, CP5 per le quote di imponibile concordato ricevute per trasparenza e il rigo CP6 per escludere dal reddito oggetto di concordato la maggiorazione del costo del lavoro. Previste nuove cause di esclusione e cessazione nel rigo CP11. | Quadro CP | Art. 8 e 9, D.Lgs. 12/06/2025, n. 81; art. 20-bis, comma 1-bis, D.Lgs. 13/02/2024, n. 13 |
| IRES premiale | Gestita l'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 al 20% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti e alle condizioni indicate dalla norma. Nel frontespizio è stata introdotta un'apposita casella "IRES premiale". | Frontespizio e quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP, RX | Art. 1, commi 436-444, L. 30/12/2024, n. 207; D.M. 8/08/2025 |
| Liquidazione ordinaria | Recepita la nuova disciplina dell'art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, consente di utilizzare le perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell'ultimo esercizio e di quelli precedenti. Nel frontespizio aggiunti i campi "Liquid. art. 18 d.lgs. 192/24" e "Data chiusura liquidazione". | Frontespizio e quadri RF, RQ | Art. 18, comma 1, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 |
| Iper-ammortamento | Previsti nuovi codici nel quadro RF, tra le variazioni in diminuzione, per il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi a investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (allegati IV e V alla L. n. 199/2025) e all'autoproduzione da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. | Quadro RF | Art. 1, commi 427-436, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Rateizzazione delle plusvalenze | Previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze su beni strumentali di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. | Quadro RF | Art. 1, commi 42 e 43, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Plusvalenze da cripto-attività | Inserite le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per la nuova imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze da cessione di cripto-attività (art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR) realizzate dal 1° gennaio 2026. Nella sezione V-A2 gestite le plusvalenze da token di moneta elettronica in euro, con aliquota del 26%. | Quadro RT (sezioni V-A1, V-A2, V-B1) | Art. 1, comma 24, L. 207/2024; art. 1, comma 28, L. 199/2025 |
| Rivalutazione delle partecipazioni | Gestita la modifica all'art. 5, comma 2, della L. n. 448/2001 che aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni dal 18 al 21%, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. | Quadro RT (sezione X) | Art. 1, comma 144, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Ecobonus e Sismabonus | Prevista la detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi di Ecobonus e Sismabonus effettuati nel 2026. | Quadro RS | Art. 1, comma 22, lett. a) e b), L. 30/12/2025, n. 199 |
| Disallineamenti da ibridi | Introdotto un apposito prospetto nel quadro RS per le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi prevista dal D.M. 6 dicembre 2024, per darne comunicazione all'Agenzia delle entrate. | Quadro RS | Art. 61, D.Lgs. 27/12/2023, n. 209 |
| Affrancamento straordinario delle riserve | Aggiornata la sezione VII-B del quadro RQ per i contribuenti che optano per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2024 e residuanti al termine del periodo in corso al 31 dicembre 2025. | Quadro RQ (sezione VII-B) | Art. 1, commi 44 e 45, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci | Gestita nel quadro RQ l'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative) sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026, nonché per le società con oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni che si trasformano in società semplici entro la stessa data. | Quadro RQ | Art. 1, commi 35-40, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Contributo straordinario sulla riserva | Gestito nel quadro RQ il contributo straordinario sulla riserva di cui all'art. 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, con aliquota del 27,5% sulla riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 ovvero del 33% sulla riserva al termine dell'esercizio successivo. | Quadro RQ | Art. 1, commi 68-72, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Maggior reddito da differimento della deducibilità | Evidenziato nel quadro RS (rigo RS544) e nei quadri GN/GC (rigo GN22/GC22) l'importo del maggior reddito imponibile derivante dal differimento ai periodi successivi dei componenti negativi deducibili nel periodo in corso al 31 dicembre 2025. | Quadri RS, GN, GC | Art. 1, comma 18, L. 30/12/2024, n. 207 |
| Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese | Nei quadri RQ e RV è stata estesa la disciplina delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili. | Quadri RQ, RV | Art. 3, D.Lgs. 18/12/2025, n. 192 |
| Crisi d'impresa | Integrate le istruzioni al quadro RF (rigo RF31) con il richiamo agli istituti per la soluzione della crisi d'impresa cui si applica la disciplina dell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, inclusi quelli attivati con finalità liquidatoria (concordato minore, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato, piano di ristrutturazione). | Quadro RF (rigo RF31) | Art. 8, D.Lgs. 4/12/2025, n. 186 |
| Monitoraggio di determinate operazioni | Nel quadro RS è stato previsto un nuovo prospetto per l'indicazione di informazioni relative al regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita. | Quadro RS | Art. 1, commi 131 e 132, L. 30/12/2025, n. 199 |
| Eliminazione sezione esistenze iniziali | Eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, in precedenza riservata all'imposta sostitutiva per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, la cui applicazione era limitata al periodo d'imposta precedente. | Quadro RQ | Art. 1, commi 78-85, L. 30/12/2023, n. 213 |
